Art. 2.

      1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo di ogni capoluogo di regione sono istituiti i seguenti elenchi:

          a) un elenco regionale di titolari di istituti di sicurezza civile privata;

          b) un elenco regionale delle guardie particolari giurate dipendenti dagli istituti di sicurezza civile privata con sede nella regione;

          c) un elenco regionale delle guardie particolari giurate disoccupate. Tali guardie particolari giurate possono iscriversi a un massimo di tre elenchi regionali;

          d) un elenco regionale delle guardie particolari giurate dipendenti da un istituto di sicurezza civile privata con sede in altra regione, che hanno inoltrato richiesta di trasferimento. Tali guardie particolari giurate, oltre all'iscrizione nell'elenco delle guardie particolari giurate della regione dove ha sede l'istituto di sicurezza civile privata dal quale dipendono, possono iscriversi in altri due elenchi regionali.

 

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      2. Gli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinati ai sensi dell'articolo 3.
      3. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo è obbligatoria per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1.